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COSTI TARIFFE- INFEDELTA' Fedifrago; TRADITORE;

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Persona che tradisce la parola data, un Machiavelli, sleale, infedele, traditore.

Marito o Moglie infedele?


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Quando una coppia decide di sposarsi accetta quanto sancito dall’articolo 143 del Codice civile.

Tale articolo sancisce infatti diritti e doveri dei coniugi.

Attraverso il matrimonio, il marito e la moglie acquisiscono gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri tra i quali la fedeltà, l’assistenza morale e materiale reciproca, la coabitazione e la collaborazione nell’interesse della famiglia.

Quanto costa investigatore privato a Milano?

Quanto si prende l'investigatore privato?

Quanto costa un investigatore privato per scoprire un tradimento?

Quanto costa pedinare?

In generale possiamo affermare che le agenzie investigative lavorano secondo un tariffario prestabilito che va dai 40 ai 100 euro l'ora per ciascun agente impiegato, escluse spese e iva ed eventuale rimborso chilometrico per i pedinamenti in auto o in moto.

 

A livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 50 € all'ora per agente operativo.



Risarcimento danni per infedeltà coniugale: la legge


  • Si può pertanto parlare di risarcimento per danni alla reputazione a causa di un tradimento coniugale?

SI! Si può ottenere il risarcimento per danni alla reputazione!


  • Risarcimento danni per infedeltà coniugale! Qualora il coniuge venga tradito può esigere il risarcimento danni dall’ex partner?

SI! Si può ottenere il risarcimento danni per infedeltà coniugale!


  • È possibile ottenere un congruo indennizzo per i danni patiti anche da parte dell’amante con il quale l’ex partner ha tradito?

SI! Si può ottenere il risarcimento danni dall'amante dell'ex partner!

Lecite le foto dello smartwatch: addebito per il marito fedifrago

Nessun vincolo di riservatezza per le immagini prodotte in giudizio dalla coniuge tradita. Inefficace il disconoscimento da parte del marito

Prove del tradimento tramite smartwatch

Siamo ad agosto. Un uomo intrattiene una relazione extra coniugale con una collega. Fa caldo, e decide quindi di togliersi lo smartwatch che lascia sul comodino. L'apparecchio è però collegato allo smartphone. Ed è proprio in virtù di questa connessione parallela tra i due device che la moglie scopre il tradimento. Attraverso il telefono l'uomo scambia messaggi con l'amante, ma questi sono leggibili anche sullo smartwatch. La consorte, intenta a pulire il comodino, vede lampeggiare l'orologio per l'arrivo delle notifiche. Leggi i messaggi, dal contenuto inequivocabile, e li fotografa con il suo cellulare. Scopre anche che il marito ha affittato una garçonniere per incontrarsi con l'amante. Decide così di procedere alla separazione.

Disconoscimento tempestivo

Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, con la sentenza 2214/2022 addebita all'uomo le ragioni della separazione, rigettando il suo disconoscimento delle foto dei messaggi e l'invocazione della violazione della privacy.

Secondo il giudice, infatti, il disconoscimento deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, oltre che supportato da elementi che dimostrino che la realtà riprodotta non corrisponde a quella dei fatti. Per quanto attiene invece alla privacy, per il tribunale non vi è alcuna violazione in quanto l'elemento caratterizzante di una immagine è il suo oggetto. Non vi è quindi alcuna differenza tra la foto di una schermata e quella che ritrae persone intente in effusioni.


Sarà dovere di entrambi i coniugi, secondo le proprie disponibilità, sopperire ai bisogni della famiglia. Tra i doveri che conseguono al matrimonio vi è dunque il dovere alla fedeltà coniugale. Con il termine fedeltà coniugale ci si riferisce dunque a un vero e proprio obbligo che nasce dal matrimonio.

 


ADDEBITO DI SEPARAZIONE


A conferma dell’addebito si trovano le seguenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione negli ultimi vent’anni. Cass. 26/1991; Cass. 3511/1994; Cass. 5557/2008; Cass. 7156/1983.


Ma cosa si intende per separazione con addebito? Secondo la Giurisprudenza italiana, le cause di separazione dovute al tradimento prevedono l’addebito, come previsto dall’articolo 151 del Codice civile.

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà tra coniugi rappresenta pertanto una violazione grave.

 

Nella maggior parte dei casi, l’infedeltà coniugale rende intollerabile il proseguimento della relazione tra i due coniugi. Poiché l’amante non è responsabile del tradimento, ma solo il coniuge traditore, il coniuge tradito può agire chiedendo l’addebito. Ovvero, una dichiarazione del Giudice che attesti chi è il responsabile della separazione.

Con l’addebito, il coniuge traditore perde due diritti fondamentali assunti con il matrimonio:

 

- Perde il diritto al mantenimento.

- Perde il diritto alla successione ereditaria.



Risarcimento danni per infedeltà coniugale: violazione dei diritti


È possibile ottenere un congruo risarcimento danni qualora dall’infedeltà coniugale ne consegua una violazione a diritti stabiliti dalla Costituzione, come ad esempio la reputazione personale.


Pertanto, se il coniuge tradito e leso nella sua dignità, in pubblico o attraverso un comportamento che alimenta le dicerie nei suoi confronti, non può chiedere un risarcimento danni per infedeltà coniugale al proprio ex partner.


La richiesta di risarcimento danni per infedeltà coniugale può essere accettata solo quando la relazione extra coniugale non viene riferita dal coniuge traditore, ma il coniuge tradito lo scopre da terzi.

Si pensi, per esempio, se ciò avviene sul posto di lavoro o nel gruppo di amici.



Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

 

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:


  • Si deve aver subito un danno.
  • Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
  • Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
  • Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

 

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di infedeltà coniugale, è quello di rivolgersi a un avvocato.

Investigatore Privato, Cosa succede se uno dei due coniugi non vuole

Non c’è alcun valido motivo per opporsi al divorzio tranne un’eventuale riconciliazione dei coniugi.

Non sono rari i casi in cui un coniuge non voglia concedere il divorzio all’altro. Le ragioni alla base del rifiuto possono essere di natura diversa ad esempio per una ripicca, per evitare che l’ex marito o l’ex moglie convoli a nuove nozze o per ragioni economiche posto che con il divorzio si perdono tutti i diritti successori nei confronti dell’ex partner e l’assegno divorzile spetta solo se si versa in stato di bisogno. Pertanto, cosa succede se uno dei due coniugi non vuole divorziare?

La risposta è semplice: si può iniziare una causa in Tribunale, presentando una domanda di divorzio giudiziale.

Il diritto al divorzio infatti è un diritto irrinunciabile, riconosciuto a ciascun coniuge anche senza il consenso dell’altro.

Esiste però una ragione valida per opporsi al divorzio rappresentata dall’eventuale riconciliazione intervenuta tra i coniugi. Posto che per legge tra la separazione e il divorzio deve intercorrere un determinato periodo di tempo, se durante tale periodo la coppia ad esempio dovesse tornare a vivere stabilmente insieme, la separazione si interrompe. Perciò, se i due intendono divorziare, dovranno procedere a una nuova separazione.

Indice

* Come si può divorziare?

* È possibile rifiutare il divorzio?

* Come si può divorziare senza il consenso del coniuge?

* Quando è possibile opporsi al divorzio?

 

Come si può divorziare?

Il divorzio può essere di due tipi:

* consensuale, quando i coniugi trovano un accordo su come proseguire la propria vita dopo lo scioglimento definitivo dell’unione matrimoniale con riguardo agli aspetti patrimoniali (vedi l’assegnazione della casa familiare o l’assegno di mantenimento) e/o agli aspetti riguardanti i figli (affidamento, collocamento, mantenimento, diritto di visita del genitore non collocatario).

Per divorziare consensualmente i coniugi possono:

* presentare un’istanza congiunta in Tribunale;

* ricorrere alla negoziazione assistita dai rispettivi avvocati;

* effettuare una dichiarazione in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile ma solo se non hanno figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti;

* giudiziale, quando manca l’accordo tra i coniugi. In tal caso uno dei può rivolgersi al Tribunale affinché pronunci lo scioglimento del matrimonio, se è stato celebrato dinanzi all’ufficiale dello stato civile, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se è stato celebrato in chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.

A proposito del divorzio giudiziale è importante sapere che grazie alla riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, oggi è possibile presentare con un unico atto, nella specie un ricorso, davanti allo stesso giudice, la richiesta di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.

È possibile rifiutare il divorzio?

Se un coniuge propone all’altro di divorziare consensualmente, ovvero accordandosi tra loro sugli aspetti patrimoniali e/o familiari del divorzio, questi non è obbligato ad accettare la proposta.

Se da un lato però può rifiutarsi di procedere in tal senso dall’altro non può rifiutare il divorzio. Da ciò consegue che essendo il divorzio giudiziale comunque possibile, spetta al coniuge che intende ottenerlo, rivolgersi al giudice.

Non si può quindi impedire il divorzio se uno dei coniugi lo vuole.

Come si può divorziare senza il consenso del coniuge?

Come già anticipato si può divorziare senza il consenso del coniuge chiedendo il divorzio giudiziale.

A tal fine la parte interessata deve rivolgersi a un avvocato, preferibilmente esperto in diritto di famiglia, perché avvii la causa in Tribunale. Affinché sia pronunciato il divorzio, il richiedente può sostenere semplicemente che “la convivenza è divenuta intollerabile” senza dovere per forza dimostrare l’intervenuta crisi matrimoniale.

Il coniuge che ha rifiutato la proposta di divorzio consensuale, non può che prendere atto della volontà dell’ex marito o dell’ex moglie, eventualmente difendendosi in giudizio e sostenendo le proprie ragioni ma non può opporsi alla pronuncia dello/a scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Può anche decidere di non costituirsi in giudizio; così facendo però non potrà esporre il proprio punto di vista al giudice.

Peraltro, il procedimento farà ugualmente il suo corso e si arriverà comunque ad una sentenza di divorzio.

Quando è possibile opporsi al divorzio?

Una ragione valida per opporsi al divorzio è rappresentata dall’intervenuta riconciliazione tra i coniugi, che ha interrotto la separazione.

Per legge è possibile chiedere il divorzio solo dopo che sono decorsi 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale. Se in tale periodo i coniugi dovessero riconciliarsi, la separazione cessa.

La riconciliazione potrà avvenire in forme differenti:

* tacitamente, ovvero con un comportamento che è incompatibile con lo stato di separazione (ad esempio i coniugi tornano a vivere stabilmente insieme);

* oppure con una dichiarazione scritta nella quale il marito e la moglie mettono per iscritto l’intenzione di riprendere la vita matrimoniale.

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In pratica la riconciliazione è l’unico modo per opporsi al divorzio e porta al ripristino della comunione di vita tra i coniugi.

Se la riconciliazione non dovesse sortire effetti positivi, la coppia dovrà procedere a una nuova separazione prima di richiedere il divorzio.


BLOG ARTICOLI E SENTENZE


Infedeltà Coniugale: Alcune Sentenze


Violazione degli obblighi matrimoniali; crisi del rapporto di coppia; motivazione della separazione e addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico.


INDICE:


1. Crisi della coppia, infedeltà, separazione


2. Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?


3. L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale


4. Adulterio e intollerabilità della convivenza


5. Determinazione dell’intollerabilità della convivenza


6. Valutazione dell’addebito della separazione


7. Infedeltà successiva alla crisi coniugale


8. Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale


9. Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi


10. Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale


11. Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio


12. Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti


13. Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio


14. Infedeltà: causa dell’addebito della separazione


15. Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio


16. Stabile relazione extraconiugale


17. Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile


18. Richiesta di separazione con addebito


19. Violazione dell’obbligo di fedeltà


20. Infedeltà coniugale e tutela aquiliana


21. Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale


22. L’infedeltà coniugale


23. L’addebito della separazione per infedeltà coniugale


24. Degradazione del rapporto coniugale


25. Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge


26. Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine


27. Infedeltà coniugale e investigatore privato


28. Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale


29. L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole


30. L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna


31. La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale


32. L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale


33. Fatto ingiusto per la morale della famiglia


Crisi della coppia, infedeltà, separazione


La dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità


dell’ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago, salvo venga accertato che nel caso concreto l’infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti.


Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966



Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?


La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (escluso, nella specie, l’addebito della separazione in capo alla moglie, atteso che l’iscrizione della donna a siti web di incontri era stata scoperta dal marito solo dopo che quest’ultimo aveva già depositato il ricorso per la separazione coniugale).


Cassazione civile sez. VI, 24/05/2022, n.16822



L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale


Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave, sufficiente, di regola, a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (con un accertamento rigoroso attraverso il quale emerga la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).


Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022, n.1035



Adulterio e intollerabilità della convivenza


Se la richiesta di addebito si fonda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, posto che l’adulterio rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, tale comportamento, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile ed in tale ipotesi i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.


Tribunale Vibo Valentia, 21/04/2022, n.307



Determinazione dell’intollerabilità della convivenza


Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, era stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale da parte della moglie).


Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11130



Valutazione dell’addebito della separazione


L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.


Tribunale Bari sez. I, 04/04/2022, n.1200



Infedeltà successiva alla crisi coniugale


Nella separazione coniugale, sebbene siano provate le condotte violative dell’obbligo di fedeltà da parte di un coniuge, l’addebito va escluso qualora risulti provata l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà: ciò infatti esclude il nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.


Tribunale Cuneo sez. I, 15/03/2022, n.259



Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale


L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.


Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.714



Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi


Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.


Tribunale Bari sez. I, 27/12/2021, n.4658



Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale


Ai fini dell’addebito della separazione, la regola generale per cui l’onere di provare, sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che nascono dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la convivenza, grava sulla parte che richiedente l’addebito, rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.


Tribunale Teramo, 03/12/2021, n.1084



Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio


La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti a carico dei coniugi; è invece necessario accertare che tale violazione sia stata causa efficiente della crisi coniugale. In merito invece alla ripartizione dell’onere della prova, grava sulla parte che richieda l’addebito per inosservanza dell’obbligo di fedeltà l’onere di provare la condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.


Tribunale Monza sez. IV, 15/11/2021, n.2068



Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti


La pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni: 1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; 2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, se da un lato è vero che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che determina di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e può giustificare l’addebito della separazione, è vero altresì che affinché l’infedeltà possa assurgere a causa di separazione con addebito bisogna constatare anche il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale. Ad ogni modo incombe sulla parte richiedente l’addebito l’onere di provare la condotta infedele del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare che la crisi matrimoniale sia anteriore all’accertata infedeltà.


Tribunale Locri sez. I, 02/11/2021, n.761



Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio


Presupposto essenziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussiste un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa. Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.


Tribunale Torino sez. VII, 17/09/2020, n.3064



Infedeltà: causa dell’addebito della separazione


L’infedeltà coniugale può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che la crisi dell’unione sia ad essa causalmente riconducibile; viceversa, l’infedeltà, se successiva al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.


Tribunale Ravenna sez. I, 03/09/2020, n.665



Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio


L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso.


La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale.


Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.


Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463



Stabile relazione extraconiugale


La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.


Tribunale Ravenna, 09/03/2020, n.229



Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile


In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.


Corte appello Perugia, 20/01/2020, n.33



Richiesta di separazione con addebito


Quando la separazione con addebito viene richiesta da un coniuge che rilevi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale da parte dell’altro, grava su di esso l’onere di provare l’esistenza del nesso di causalità intercorrente tra la condotta infedele posta in essere dall’altro coniuge e la conseguente intollerabilità del prosieguo della convivenza. In tale ipotesi, grava sul coniuge che eccepisce l’inefficacia della domanda di separazione con addebito per infedeltà l’onere di provare il contrario, adducendo, ad esempio, elementi idonei a sostenere l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento infedele tenuto.


Tribunale Salerno sez. I, 09/01/2020, n.84



Violazione dell’obbligo di fedeltà


L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso la valutazione del comportamento dei coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.


Corte appello Milano, 06/05/2019, n.1965



Infedeltà coniugale e tutela aquiliana


La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.


Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598



Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale


In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile. A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.


Nel caso di specie, a fronte della accertata stabile relazione extraconiugale del marito, il Tribunale ne ha addebitato la responsabilità, in quanto quest’ultimo si era limitato solo a sottolineare una presunta insormontabile incompatibilità di carattere tra i coniugi, di per sé sola non sufficiente a fondare l’intollerabilità della convivenza.


Tribunale Caltagirone, 24/02/2018, n.140



L’infedeltà coniugale


L’infedeltà coniugale costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, potenzialmente idonea a porsi anche quale unica motivazione della separazione. (Nella specie – ha osservato la Suprema corte – non è stato provato che l’infedeltà attribuita alla moglie si ponga in rapporto di causalità con le crisi del rapporto di coppia e non sia intervenuta in una fase in cui tra i coniugi vi era una convivenza ormai puramente formale.


La Corte d’appello, prosegue la Suprema corte, ha – altresì – evidenziato che le proprie riflessioni avevano trovato ulteriore riscontro nella confidenza fatta dalla moglie alla sua psicoterapeuta, circa l’assenza di rapporti intimi con il marito già da alcuni anni prima della separazione. Queste valutazioni, congruamente motivate e non tutte specificamente contestate, ha concluso la Suprema corte, non sono suscettibili di riesame, in sede di giudizio di legittimità).


Cassazione civile sez. I, 20/06/2017, n.15200



L’addebito della separazione per infedeltà coniugale


Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico; perché se è vero che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza, nella specie era emerso la sussistenza del nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio.


Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, n.17317



Degradazione del rapporto coniugale


Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito relativamente al diniego della circostanza attenuante di aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (infedeltà coniugale della vittima) con la ragione che la degradazione del rapporto coniugale durava da parecchio tempo, e non poteva essere attribuita in maniera netta al comportamento infedele della vittima; l’imputato, condannato per l’omicidio della moglie, da diverso tempo aveva assunto atteggiamenti prevaricatori e violenti nei confronti della donna, la quale da alcune settimane si era allontanata dalla casa coniugale.


Cassazione penale sez. I, 14/11/2013, n.50639



Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge


La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che lo scambio interpersonale tra la moglie ed un soggetto terzo avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge, atteso che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui).


Cassazione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929



Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine


Non è censurabile la sentenza del giudice di merito che, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, qualifica “ingiuria grave” la mancanza di solidarietà e di riconoscenza nonché il malanimo insito nel complessivo comportamento di infedeltà della moglie.


Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, n.22936



Infedeltà coniugale e investigatore privato


Non integra gli estremi dell’art. 498 c.p. né di altro illecito, penale o amministrativo, la condotta dell’imputato consistita nel mostrare una placca con la dicitura “investigatore privato”, contestata come segno distintivo da investigatore privato, per il quale è richiesta specifica abilitazione dello stato, innanzitutto perché la fattispecie di cui all’art. 98 comma 1 c.p. non è più un reato bensì un illecito amministrativo, in secondo luogo perché non esiste un segno distintivo “ufficiale” degli investigatori privati.


(Nella specie l’imputato era entrato in un settore riservato dello Stadio di calcio per assistere alla partita dopo avere sostenuto allo steward di essere delle forze di polizia, ma, interpellato da parte del servizio di vigilanza in sede di controllo del biglietto prima e dei carabinieri poi,


aveva dichiarato a questi ultimi che stava lavorando come investigatore privato ad un caso di infedeltà coniugale e a consegnare un portafogli al cui interno era la placca con la dicitura “investigatore privato”).


Tribunale La Spezia, 24/11/2010, n.1069



Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale


Ritenuto che i doveri coniugali ex art. 143 c.c. hanno contenuto e rilevanza strettamente giuridici, oltre che morali; ritenuto che l’infedeltà coniugale consumata qualora non preesista, tra le parti, una irrimediabile situazione di crisi affettiva e spirituale, costituisce grave violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale, violazione che è fonte di responsabilità risarcitoria aquiliana del coniuge infedele in quanto – anche per le modalità, la frequenza e le circostanze dell’adulterio – quest’ultimo ha certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costituzionalmente rilevanti (l’onere e la dignità); ritenuto che le sanzioni collegate all’addebitabilità della separazione (e del divorzio) possono essere, non di rado, inapplicabili, o inutili, o dannose per il coniuge offeso, ed, in ogni caso, hanno una funzione meramente punitiva e non satisfattoria, il coniuge infedele deve risarcire, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2043 e 2059 (art. 2 e 29 cost.), il coniuge tradito con l’esborso di una somma di denaro, quantificabile anche in via presuntiva, per i danni a quest’ultimo, senza alcun dubbio, arrecati con la propria condotta gravemente illecita.


Tribunale Prato, 18/02/2010



L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole


L’addebito della separazione per infedeltà coniugale non osta di per sè al regime di affidamento condiviso della prole, avuto riguardo, da un lato, all’interesse della prole stessa e, dall’altro, al fatto che l’addebito non implica senz’altro un giudizio negativo sulla figura genitoriale (Nel caso di specie, la separazione era stata addebitata alla moglie, a causa di una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, dal quale aveva anche avuto un figlio. Tuttavia, poiché dall’istruttoria di causa era comunque emerso un buon rapporto madre-figlio, giacché quest’ultimo era ben accudito e non mostrava disagio psicologico alcuno, il Giudice – in applicazione del principio di cui in massima – nel dichiarare l’addebito della separazione alla moglie ha disposto l’affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre).


Tribunale Modena sez. II, 20/02/2008, n.281



L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna


Il marito, avuta notizia dell’infedeltà coniugale dalla consorte, non può utilizzare l’esito della prova ematologia per disconoscere la paternità di quelli che credeva i suoi figli. Prima deve dimostrare che la donna lo ha tradito, perché il test sul DNA non vale come “implicita prova dell’adulterio”.


Cassazione civile sez. I, 22/10/2002, n.14887



La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale


In tema di circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 c.p.), va escluso che un omicidio, commesso per salvaguardare l’onore pretesamente offeso dalla relazione amorosa con il proprio coniuge, e per ricostituire l’unità familiare, trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva.


Cassazione penale sez. I, 14/10/1996, n.9254



L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale


La causa d’onore non può identificarsi con un malinteso senso dell’orgoglio maschile che è incompatibile con i valori sociali che si sono consolidati nella moderna società in tema di infedeltà coniugale. Ed infatti gli istituti apprestati a tutela dell’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale nell’ipotesi di infedeltà non permettono di affermare che sia configurabile l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale nella condotta di chi uccide l’amante della propria moglie per ricostituire l’unità familiare.


Cassazione penale sez. I, 01/03/1994, n.4439



Fatto ingiusto per la morale della famiglia


In tema di provocazione, l’infedeltà coniugale costituisce “fatto ingiusto” per la morale della famiglia e per la civile convivenza.


Cassazione penale sez. I, 04/12/1992


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